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Energia Elettrica

di Guido Pier Paolo Bortoni

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La fine delle guerre PUNiche. Ovvero perché il prezzo unico non verrà distrutto

Nato nel 2004 agli albori della borsa, il PUN con l'attuazione del DL Energia rinascerà trasformato il 1° gennaio 2025

Guido Bortoni
Guido Bortoni

Le guerre puniche condotte da Roma contro i Puni o Punici di Cartagine, i fenici insediatisi nel Mediterraneo di Ponente, nulla c'entrano con la sempreverde questione della soppressione del Prezzo Unico Nazionale o PUN – appunto – del mercato elettrico. A patto di far eccezione della somiglianza terminologica e del furore distruttivo che li accomuna. Ossia, parafrasando, PUN delendum est.

Questione affrontata a più riprese dal legislatore nazionale. Dapprima con il Dlgs n. 210/2021, con cui venne presa la decisione di abolire il PUN in quanto “prezzo unico” dell'energia elettrica lato domanda nel mercato all'ingrosso, a favore dell'applicazione diretta dei prezzi zonali (PZ) della singola zona di mercato anche ai consumatori di quella zona. Nello stesso modo in cui il PZ è applicato ai produttori da circa venti anni. Da quella legge il PUN venne dunque relegato in una sorta di IUN (Indice Unico Nazionale) ovvero un mero indicatore calcolato dal GME ai soli fini statistici per mostrare ora per ora il baricentro tra i diversi PZ.

Recentemente, quella disposizione legislativa si è venuta a perfezionare con il DL n. 181/2023 (DL Energia) secondo cui è previsto un miglior viatico al PUN, per come lo conosciamo da due decenni. Esso dovrebbe rimanere il prezzo-baricentro interzonale italiano (in Europa lo chiamerebbero virtual hub secondo il gergo della incipiente riforma del Mercato Elettrico ed è veramente tale in Italia dal 2004) cui vengono “agganciati” tutti i prezzi zonali pagati dai consumatori tramite corrispettivi perequativi – in dare o in avere – a compensazione dell'eventuale spread tra il singolo prezzo di zona ed il baricentro. Il condizionale qui è d'obbligo in quanto il meccanismo di perequazione deve ancora essere stabilito dall'Arera, pur negli stretti binari indicati dalla recente legge, ed ancor più nel rispetto dei vincoli di equilibrio orario tra quantità di energia acquistate e vendute nonché tra gettito corrisposto dai consumatori, lato acquisti di energia, ed importi versati ai produttori, lato cessioni di energia.

Pertanto, pur condannato a scomparire, il PUN rinascerà trasformato il 1° gennaio 2025, probabilmente tramutato in PNP ossia Prezzo Nazionale Perequato. Insomma: una vera Araba Fenice le cui forme successive sono assai simili anche se non perfettamente uguali alle precedenti. Ma, si dirà, perché continuare ad esprimere un prezzo unificato lato domanda, pur in presenza di un mercato all'ingrosso zonale che, quanto ad efficienza, funziona egregiamente da vent'anni? Quali valori di interesse generale porta con sé questa unificazione? Vediamoli in breve.

Come ha riportato GBZ nella Staffetta dell'8 marzo (v. Staffetta 08/03), il PUN cominciò la sua carriera – in forma transitoria – agli albori del mercato elettrico all'ingrosso, come misura che implementava una differente valorizzazione dell'energia elettrica al consumo nel mercato del giorno prima (appunto il prezzo unico baricentrico a livello nazionale) rispetto all'insieme dei prezzi zonali formantisi nel gioco concorrenziale – quindi efficiente nel breve termine – tra i produttori. La mitica lettera c) del comma 19.3 delle deliberazioni dell'Autorità Energia 168/03 e 48/04, riassunta poi al 30.4 della 111/06 e tutt'oggi in vigore, disponeva che “…il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata per il consumo sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi zonali alla produzione, ponderati per le quantità di energia in acquisto relative alle diverse zone.”

Ciò perché si può inferire anche intuitivamente che, sotto certe condizioni circa la concorrenzialità nel mercato, la valorizzazione al PUN di tutta l'energia acquistata ed ai vari PZ dell'energia prodotta nelle singole zone conduce alla massimizzazione del valore netto delle transazioni (intesa come differenza tra valore complessivo delle transazioni in acquisto e di quello complessivo in vendita). La motivazione è anche intuitiva: con il PUN si mettono in concorrenza tra loro – contestualmente – le offerte di produzione in tutte le zone nell'approvvigionare la domanda nazionale, allargando al massimo l'ambito del mercato – entro i limiti delle capacità di trasporto della rete – con la sicura inclusione delle risorse più efficienti. In tal modo si massimizza la creazione di valore per tutto il mercato nell'interesse collettivo della generalità di consumatori e produttori. Pertanto, il PUN, non solo implementa una sorta di solidarietà circa il valore dell'energia tra consumatori sull'intero territorio nazionale ma garantisce un'ottimizzazione del valore estratto dal mercato a beneficio dell'intera comunità degli utenti energetici.

Non è vero, per converso, che l'applicazione dei relativi PZ al consumo in ciascuna zona di mercato convenga a tutti i soggetti nel mercato, consumatori compresi. Questo è intuibile dal fatto che l'applicazione locale del PZ equivale ad una restrizione della concorrenza che degrada fortemente nel passare dall'ambito nazionale (PUN) a quello della singola zona. Conseguentemente comporta solo rischi aggiuntivi al consumatore che transitasse dal PUN al PZ sia dal punto di vista dell'eventuale esercizio di potere di mercato in quella zona sia per la minor diversificazione delle fonti produttive nella stessa zona rispetto al mix nazionale. Ecco spiegato il motivo per cui anche l'Europa si sta orientando – dopo venti anni dall'inizio dell'esperienza PUN italiana – ad allargare in virtual regional hub piuttosto che restringere l'ambito concorrenziale. Poco rileva l'attesa di alcuni consumatori localizzati in zone a bassi PZ che ritengono – ai loro fini – strategico sottrarsi al vincolo della solidarietà PUN, aspettandosi di concludere contratti di fornitura a PZ con produttori della loro zona di mercato. In verità, per essi, la convenienza è solo apparente, una sorta di miraggio, destinato ben presto a dissolversi a seguito del peggioramento della concorrenzialità del mercato.

Da qui la conclusione che l'applicazione dei PZ anche ai consumatori non è nell'interesse generale della comunità degli utenti del mercato elettrico né costituisce una strategia vincente per alcuni consumatori rispetto ad altri. Ecco perché la nuova disposizione del DL Energia prevede che il nuovo PNP debba tener conto del contributo alla flessibilità, all'efficienza del sistema e, soprattutto, delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato. In buona sostanza, un PNP più vicino al vecchio PUN - alias neo virtual hub - piuttosto che ad altri meccanismi più distorcenti. Ancora una volta, un'esperienza italiana anticipa sul campo (di venti anni) le prossime innovazioni europee.




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