Con il decreto sulle Comunità energetiche, ormai prossimo alla pubblicazione, saranno incentivati con le tariffe 210.000 progetti con due milioni di aderenti e con il contributo in conto capitale 85.000 progetti di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Sono i numeri che il Mase ha indicato alla Commissione europea nella notifica del decreto sulle comunità energetiche, avvenuta formalmente lo scorso 13 giugno (v. Staffetta 13/09/23) dopo la pre-notifica di febbraio (v. Staffetta 23/02/23). Le considerazioni sono messe nero su bianco nella lettera con cui Bruxelles ha dato il via libera alla misura lo scorso 22 novembre (v. Staffetta 30/11/23).
L'Italia, scrive la Commissione, prevede che il regime faciliterà la diffusione di un massimo di 5 GW di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile. Per le tariffe incentivanti è previsto un costo di 175 milioni di euro all'anno, per un totale di 3,5 miliardi di euro in 20 anni – finanziato con la componente Asos della bolletta; per i contributi in conto capitale a Cer e autoconsumo collettivo i fondi, pari a 2,2 miliardi di euro in 20 anni, verranno dal Pnrr.
Lo schema, ha scritto il Mase nell'illustrare il provvedimento, ha l'obiettivo di promuovere un cambio di paradigma verso una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte dei cittadini, al fine di generare comportamenti che possano supportare la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile accettati dalla comunità. L'Italia, riporta la Commissione, sostiene inoltre che incentivare l'autoconsumo contribuirà ad attenuare l'effetto negativo previsto su stabilità della rete, congestioni e sovraproduzione di energia solare.
Per le tariffe incentivanti, il Mase stima che il numero di potenziali progetti ammissibili sia compreso tra 5.000 e 1.600.000, a seconda delle dimensioni degli impianti che richiederanno il sostegno, con un numero di aderenti tra uno e 400. Per autoconsumo collettivo e Cer, il Mase stima un numero di potenziali progetti ammissibili compreso tra 2.000 e 660.000.
Le tariffe premio (100 euro/MWh per impianti maggiori di 600 kW, 110 per quelli tra 200 e 600 kW e 120 per quelli minori o uguali a 200 kW) saranno ridotte a 60, 70 e 80 euro/MWh quando il prezzo zonale orario dell'energia elettrica supera i 140 euro/MWh. La tariffa serve a compensare i costi di investimento che altrimenti non si potrebbero recuperare: il capex fotovoltaico è stimato in 1.000-1.500 euro/kW, cui va aggiunto un costo di manutenzione e gestione calcolato in 20 euro/kW (per l'eolico rispettivamente 1.900-4.000 euro/kW e 40-60 euro/kW, per la biomassa 5.800-6.100 euro/kW e 230-280 euro/kW). Nel dettaglio, per il FV i costi di investimento ammontano a 1.500 euro/kW per un impianto fino a 20 kW, 1.200 euro/kW fino a 200 kW, 1.100 euro/kW fino a 600 kW e 1.050 euro/kW fino a 1 MW. A questi vanno aggiunti “costi di gestione amministrativa”, calcolati dal Mase in 5-30 euro/kW.
Le ore di funzionamento a pieno carico degli impianti sono calcolate in 1.250-1.350, con una quota di energia condivisa del 35% per i singoli autoconsumatori (che aumenta fino al 45% per i gruppi e le comunità energetiche rinnovabili). Infine, in linea con gli scenari descritti nel Pniec, le autorità italiane hanno ipotizzato un valore medio a 20 anni per l'energia immessa in rete pari a 70 euro/MWh.
La parte di investimento da “coprire” con l'incentivo ammonta a 157.000 euro per un impianto da 200 kW, a 438.000 euro per 600 kW e a 700.600 euro per 1 MW, mentre per le configurazioni con potenza di 3 kW e 20 kW, il deficit ammonta a 2.600 e 18.800 euro.
Il sostegno ai progetti di autoconsumo individuale sarà concesso fino al raggiungimento della capacità di 5 GW e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2027; il sostegno all'autoconsumo collettivo e alle Cer dovrà essere concesso entro il 31 dicembre 2025 per il raggiungimento del traguardo del Pnrr.
L'Italia si è impegnata a presentare alla Commissione una relazione intermedia entro la fine del 2025 e una relazione di valutazione finale nove mesi prima della scadenza del regime (31 marzo 2027). Il regime sarà sospeso se la relazione di valutazione finale non sarà presentata in tempo utile e non sarà di qualità sufficiente.