La classi energetiche degli edifici hanno ormai raggiunto una popolarità pari alle altre etichettature energetiche. Quasi nessuno però sa che a parità di caratteristiche dell'abitazione, e nella stessa città, ci si può ritrovare in una classe poco o molto efficiente (solo) per il variare di un fattore legato alla tipologia di riscaldamento/raffrescamento adottata.
Secondo il DM 26 giugno 20151 “ai fini della classificazione energetica degli edifici il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile si effettua applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile fP,nren, di cui alla Tabella 1, della lettera h)”2 del decreto.
L'indicatore energia primaria non rinnovabile permette quindi di classificare l'edificio secondo la scala riportata nella Tabella 2 dell'allegato 1 dell'altro DM 26 giugno 20153.
Per il teleriscaldamento il fornitore può (deve) dichiarare il fattore da utilizzare e farlo asseverare da una parte terza o in alternativa deve essere utilizzato il valore convenzionale di 1,5.
Ad oggi però l'asseverazione da parte di un soggetto terzo non è ancora disponibile, tanto che poco meno di un anno fa, il 24 marzo 2016, il ministero dello Sviluppo economico così rispose ad alcuni gestori: “in considerazione del fatto che non risulta ad oggi disponibile la procedura di certificazione di cui all'Allegato 1, paragrafo 3.2, punto 3 del DM requisiti minimi, per quanto attiene la normativa nazionale si ritiene possibile, esclusivamente fino alla pubblicazione di tale procedura, anche ai fini della redazione dell'Attestato di prestazione energetica, l'utilizzo di fattori di conversione dichiarati dai fornitori e pubblicati sui propri siti.”
I valori dichiarati dai principali gestori di reti di teleriscaldamento in Italia, però, stando ad una ricognizione effettuata in 18 città a novembre 2016, variano da 0,24 a 1,41 ovvero con differenze fino all'80%.
I valori dunque sono significativamente diversi da città a città, ed anche all'interno della stessa città (si veda Figura 1), con un evidente impatto sulla classificazione degli edifici a parità di prestazioni dell'involucro.
Certamente non si pretende che tutti i coefficienti siano uguali, ma sarebbe interessante sapere come sono calcolati alcuni valori decisamente bassi, in genere relativi ad impianti cogenerativi. Alcuni gestori evidenziano in tal senso i fattori di allocazione dell'energia primaria alla generazione di calore e di energia elettrica. Altri non li indicano.
Il concetto non è banale ma neanche impossibile da capire. Se attribuisco gran parte del combustibile in ingresso alla generazione di energia elettrica, il calore prodotto, rispetto al poco combustibile ad esso attribuito, risulterà generato con elevatissima efficienza, anche molto superiore a 1. Si potrebbe pensare quindi che in tal caso il calore possa essere considerato come un sottoprodotto rispetto alla energia elettrica e quindi valorizzato in maniera minore.
Ed invece, con elevata probabilità, il proprietario (o il locatario) di unità immobiliare allacciata al teleriscaldamento tenderà a non accorgersi, quando paga la bolletta, che per il proprio edificio, ad es. in classe A2, spende tanto quanto un altro utente della propria o di un'altra città, che vive in un edificio in classe E o F (cosa che succede quando il fattore fP,nren varia di 4-5 volte). Infatti il diverso fattore applicato può “spostare” un edificio con le stesse caratteristiche di involucro dalle classi E/F/G alle classi A/B solo per il fatto di essere allacciato al teleriscaldamento in un'altra città o addirittura in un'altra zona della stessa città.
La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell'immobile. Nel caso in cui ci sia di mezzo il teleriscaldamento questo obiettivo sembra ben lungi dall'essere raggiunto.
Note
1) “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
2) Testo di cui all'Allegato 1 “CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI”.
3) “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.