Il teleriscaldamento non è una mera attività privatistica, complementare e non sostitutiva ad altre forme di riscaldamento, bensì un servizio pubblico a tutti gli effetti. Perciò la fissazione delle tariffe non è attività del tutto libera ma deve rispettare le previsioni con l'art. 117 del testo unico sugli enti locali in tema di corrispondenza tra...