PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 256 DEL 30 OTTOBRE 1999
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. 383.
Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e
di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449
(legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato
in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili
esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle
accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di
liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinto inflattive
derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di
assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti
nel documento di programmazione economica e finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta
sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali
del petrolio a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre
1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle
seguenti misure:
benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento:
L. 755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento:
L. 342.784 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di
cui alla tariffa TI prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
1986: L. 78,51 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri
cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per
metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le
aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in
diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del
petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi,
previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del
mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità per l'effettuazione dei versamenti.
4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in
relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 2.
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1
del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a
giorni trenta.
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei
carburanti, dotati di dispositivi self-service con pagamento
posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre
1999, n. 346.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8
settembre 1999, n. 346, le parole: "fino al 30 giugno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000".
4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli operatori del settore,
petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di
carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono
obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso.
A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato,
in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati
commerciali radiofonici, nonchè nella cartellonistica stradale ed in
ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per
costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore
dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri
doganali e delle imposte.
5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può optare
per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per
la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario
dell'omaggio di cui al comma 4.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999