La legge 481/95, costitutiva della Autorità di regolazione del settore, (art. 2, comma 17) prevede che “si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte”. Con la Delibera 70/97 l'Autorità stabiliva dal 1° luglio 1997 che “Il costo unitario riconosciuto per ogni kWh prodotto da impianti termoelettrici è determinato con riferimento a valori storici di consumo specifico medio di combustibile di tali impianti. Dal momento che il consumo specifico di riferimento rimane fisso per un periodo predeterminato, miglioramenti nel rendimento termico degli impianti che diminuiscono il consumo specifico effettivo di combustibile, riducendo i costi variabili, si traducono automaticamente in maggiori utili per l'impresa produttrice-distributrice, almeno fino alla successiva revisione dei parametri utilizzati per il calcolo dei contributi.”
Con tali premesse, che definivano prezzi massimi, si apriva il mercato dell'energia elettrica alla libera concorrenza tra gli operatori, con le difficoltà che conosciamo dalle risultanze della istruttoria Antitrust avviata il 26 giugno 2003.
Dal 1° gennaio 2004, l'Acquirente unico è titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, oggi Servizio di maggior tutela (DM 19 dicembre 2003), con il fine di tutelare quei consumatori che non hanno informazione e potere contrattuale adeguati da contrapporre ai fornitori. L'AU si approvvigiona, dando luogo al prezzo di cessione:
a) stipulando contratti di compravendita di energia elettrica, al di fuori della Borsa, per una quantità non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato vincolato;
b) in Borsa, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità.
Dal 1° luglio 2007 i consumatori sono tutti liberi di accedere al libero mercato dell'energia elettrica; clienti domestici e PMI che non cambiano la fornitura, continuano ad essere serviti dall'AU.
Dal 2012 l'Autorità rende disponibili Rapporti annuali sul monitoraggio del mercato retail: “Sia nel settore elettrico che in quello del gas (…), nel 2016 sembra emergere, così come per gli anni passati, che le rilevazioni relative ai costi sostenuti dai clienti domestici che accedono al mercato libero si attestano su valori mediamente più elevati rispetto ai valori rilevati nei regimi di tutela.” (pag. 11 - Rapporto 801/2017/I/com)
Così nel corso del 2015 l'Autorità avvia un processo di consultazione sul Servizio di maggior tutela, mentre in Parlamento è in discussione il “ddl Concorrenza” che prevede la sua rimozione nel corso del 2018. In esito alla consultazione, dal 1° gennaio 2017 la maggior tutela viene riformata (MTR) ed “il riferimento esclusivo ai fini della quantificazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica necessaria per servire i clienti del servizio MTR è relativo al prezzo che si forma nel mercato a pronti (mercato del giorno prima e mercato dei prodotti giornalieri)“ (4 novembre 2016 - 633/2016/R/EEL). Tale provvedimento vieta di fatto all'AU di accedere ai mercati a termine.
Ora, fino alla prima metà del 2017, con le quotazioni dei prezzi futures monotoni decrescenti, i prezzi della tutela, nonostante tutto, rimangono mediamente più convenienti a quelli del mercato libero. Dal 2018, con la crescita del PUN, prezzo che si forma sul reattivo mercato a pronti, acquistare sul mercato spot è meno conveniente rispetto ai mercati a (medio e lungo) termine. Limitare l'Acquirente Unico ad acquistare sul mercato a pronti equivale a limitarne le alternative e quindi il comportamento da buon padre di famiglia; di conseguenza, il Servizio di maggior tutela viene meno al significato del suo nome ed il mercato libero più conveniente potendo indirizzare gli acquisti sulla totale pluralità di contratti bilaterali, mercati a termine e mercato a pronti, secondo convenienza economica.
Non vorrei che poi, al calar del PUN, si vieti all'AU di acquistare sul mercato a pronti.