L'art.3 del DM 31/12/1993 “Modalità per la concessione dei carburanti agevolati per le autoambulanze” stabilisce che, per ottenere il rimborso mediante buono d'imposta, ciascun ente di assistenza e pronto soccorso ammesso all'agevolazione fiscale deve presentare all'Ufficio delle Dogane un'istanza trimestrale corredata dalla documentazione comprovante sia l'acquisto dei prodotti energetici che il consumo degli stessi nelle condizioni previste per fruire dell'agevolazione.
L'ente richiedente deve allegare alla istanza copie dei fogli di viaggio, od anche un tabulato meccanografico, da cui risultino i servizi effettuati dalle autoambulanze e la percorrenza in chilometri. La circolare n.103/D n. 9500573 del 1° aprile 1995, in tema di sfera di operatività del beneficio in esame, ha individuato i dati utili per la compilazione, necessari per il riscontro della sussistenza dei presupposti applicativi.
Con circolare 15/D del 30 ottobre l'Agenzia delle Dogane fa sapere che, per non rendere direttamente identificabile la persona trasportata, al posto del nome e del cognome del soggetto trasportato è sufficiente indicare nei fogli di viaggio o nel tabulato meccanografico l'anno di nascita ed il sesso del medesimo.
Quindi, quanto precisato nella circolare n.103/D al punto 2 è da intendersi superato.
Il testo della circolare è disponibile in allegato.