(Omissis)
Articolo unico«1. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, è vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalità – non dotate di tecnologie equivalenti al doppio scafo come definite dalla regola 1...