L'art. 23 adesso fa espressamente “salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorità per l'energia, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12 della legge 14 novembre 1995, n. 481”. L'Autorità determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da assicurare alle imprese una cong...