“Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi”. È quanto prevede l'art. 66 quinquies del decreto legislativo del 21 febbraio n. 21, pubblicato sulla Gazzetta ...