L'attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dall'art. 1, comma 3, del DM n. 185/2003, non è soggetta ad alcun divieto assoluto; il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell'ambito del regime giuridico dell'impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue ...