L'attività di demolizione di un edificio non può essere definita come processo di produzione e di conseguenza i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti, non come sottoprodotti. Lo sancisce l'art. 184-bis del Testo Unico Ambientale, e lo ha recentemente ribadito anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18020 dell'8 maggio.
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